Tutela del consumatore

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Il tema della sicurezza alimentare è sempre più al centro di dibattiti attuali, sia a livello nazionale che europeo. Da una parte, infatti, il consumatore ha diritto di essere adeguatamente informato su tutto ciò che compete il cibo acquistato, mentre, dall’altra, lo stesso dovrà essere risarcito qualora il bene alimentare gli abbia generato un danno.

Con un occhio alla storia legislativa, solo grazie alle direttive emanate dalla Comunità Europea a partire dal 1973 (anno in cui viene approvata la Carta Europea di Protezione dei Consumatori) si affermano concetti importanti quali: la responsabilità delle aziende per i danni provocati da prodotti difettosi; la pubblicità ingannevole; la tutela dei consumatori sulle indicazioni dei prezzi, delle garanzie al consumo e della sicurezza dei prodotti.

L’EFSA

Ad occuparsi della sicurezza alimentare vi è un’agenzia dell’Unione Europea l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) istituita nel 2002 a seguito di una serie di crisi alimentari sul finire degli anni ‘90, con sede a Parma. Questa è un’agenzia indipendente, finanziata dal bilancio dell’Unione europea, che opera in maniera autonoma rispetto alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati membri dell’UE.

Il suo compito è quello di fornire comunicazione e consulenza scientifica in materia di rischi associati alla catena alimentare già esistenti o che possono emergere.

Il suo ambito di competenza comprende:

  • sicurezza degli alimenti e dei mangimi;
  • nutrizione umana;
  • salute e benessere degli animali;
  • protezione e salute delle piante.

Inoltre, uno dei compiti dell’EFS è comunicare in modo chiaro non solo con i principali partner e le parti interessate, ma anche con il grande pubblico, onde contribuire a colmare il divario tra scienza e consumatore, grazie ad un’azione di informazione che lo renda consapevole delle sue scelte alimentari.

Il CNSA

Il “Comitato nazionale per la sicurezza alimentare” (CNSA) presieduto dal Ministero della Salute, è invece un organo tecnico-consultivo in materia di valutazione del rischio. È composto da:

  • una sezione per la sicurezza alimentare (di cui fanno parte da 13 figure professionali);
  • una sezione consultativa delle associazioni dei consumatori e dei prodotti in materia di sicurezza alimentare (composta da 40 persone in rappresentanza di associazioni di consumatori, produttori, agricoltori ed esperti di sicurezza).

Nello specifico il CNSA esamina il rischio alimentare, cioè la probabilità e la gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo (che può essere un agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento). Quest’organo non ha la possibilità di promuovere autonomamente ricerche o studi e di prendere posizioni.

Dalla parte del consumatore

Notizie, dossier e guide utili per tutti i cittadini sono divulgate anche dal Movimento Difesa del Cittadino che svolge un ruolo particolarmente attivo in tale ambito, in maniera contributiva e di potenziamento delle conoscenze dei consumatori, con una funzione importante per le scelte istituzionali.

Ciononostante l’Unione Europea ha definitivamente chiarito che sicurezza alimentare non vuol dire garantire l’assenza di rischi, cosa impossibile, ma assicurare che vengano messe in atto tutte le azioni per ridurre l’impatto di tali rischi sul consumatore. Tutto ciò viene garantito mediante una corretta e trasparente informazione, che aiuti anche il consumatore a non attuare comportamenti errati sia nella manipolazione dei cibi, che nello stile alimentare.

L’Etichettatura

L’etichettatura alimentare è invece disciplinata dal Regolamento europeo 1169/2011. Nel 2000 il Parlamento Europeo ha stabilito inoltre l’obbligo per i rivenditori di prodotti alimentari di contrassegnare gli alimenti con un’etichetta che ne attesti la categoria qualitativa e l’origine di produzione.

Le principali novità del Regolamento, in vigore dal 2011, sono:

  • al fine di migliorare la leggibilità delle informazionifornite nelle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le indicazioni obbligatorie, fissata in 1,2 mm (eccetto confezioni < 80 cm2 –minimo 0,9 mm);
  • l’etichetta nutrizionalediviene obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016 per quanto riguarda la dichiarazione del contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale, espressi come quantità per 100g o per 100 ml o per porzione;
  • gli ingredienti o coadiuvanti che provochino allergie devono figurare nell’elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene (definito da un tipo di carattere distinguibile dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo);
  • l’elenco dei nanomaterialiimpiegati va inserito fra gli ingredienti;
  • anche per i prodotti alimentari non preimballativenduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici;
  • l’indicazione di origineper le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili diviene obbligatoria a partire da aprile 2015;
  • nel caso di vendita online o a distanzadel prodotto alimentare, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto;
  • il tipo di oli e grassiutilizzati dovrà essere specificato tra gli ingredienti e non saranno più sufficienti le indicazioni generiche di «oli vegetali» o «grassi vegetali»;
  • viene individuato il soggetto responsabiledella presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.

Può accadere che ad indurre in errore il consumatore sia l’immagine che accompagna l’etichetta.

L’immagine riprodotta sulla confezione deve essere del tutto trasparente e non ingannevole rispetto alle indicazioni scritte riportate.

È pur vero che in ogni paese dell’Unione Europea esiste una differente sensibilità rispetto ad alcuni cibi.

Di conseguenza secondo le differenze tra i vari ordinamenti giuridici, ma per lo stesso fatto e la stessa violazione di una norma comunitaria, ad esempio per l’omissione di un ingrediente nell’etichettatura, i consumatori verrebbero risarciti in maniera diversa.